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(mar
01)
All’alba del terzo millennio dell’era cristiana e alla chiusura
dell’anno del Giubileo- che per i Cristiani ricorda e realizza
un processo di emancipazione e di liberazione, operato da Dio e
definitivamente compiuto con Gesù di Nazareth- il Consiglio
comunale di Bianco (RC), ispirandosi ai valori espressi dalla
Costituzione italiana e dalla Carta dei Diritti fondamentali
dell’Unione europea, chiede, con rispetto e deferenza, che Sua
Santità elimini dal “Catechismo della Chiesa Cattolica”quella
parte relativa alla pena di morte, dell’art. n° 2266, che
recita:
“Difendere il bene comune della società esige che si ponga
l’aggressore in stato di non nuocere. A questo titolo,
l’insegnamento tradizionale della Chiesa ha riconosciuto fondato
il diritto e il dovere della legittima autorità pubblica di
infliggere pene proporzionate alla gravità del delitto, senza
escludere, in casi estrema gravità, la pena di morte”.
Molti cattolici e non cattolici, ignorando tale insegnamento del
Catechismo su questo specifico argomento, ribadito peraltro
dall’Enciclica “Evangelium vitae” (n° 56), pensano che esso
non possa far parte, come di fatto invece é, dell’attuale
dottrina, mai negata né condannata, della Chiesa cattolica.
Riteniamo, con la modestia dovuta a chi si rivolge al Papa, che
anche a semplici rappresentanti di una piccola comunità come la
nostra debbano risultare particolarmente significativi quei
principi fondamentali contenuti nella Bibbia, che ribadiscono
l’intangibilità della vita umana: essa é sacra e solo Dio ne
é il Signore; Egli prende sotto la sua protezione la vita
dell’uomo e ne vieta l’uccisione (Gen. 9,5 e ss.; Es. 20,13),
anche quella di Caino (Gen. 4,11-15); Gesù condanna e supera la
legge del taglione (“Avete inteso che fu detto: occhio per
occhio e dente per dente, ma io vi dico....”, Mt. 25,38-39) e si
rifiuta di approvare la condanna a morte, legittima secondo la
legge mosaica, della donna adultera (Gv. 8,1-119). Condanna a
morte che, come sostengono molti studiosi del Nuovo Testamento, S.
Paolo non avalla nel testo di Rom. 13,4, il quale, infatti, non
viene citato dal Catechismo a supporto del proprio insegnamento.
Profetico ci é sembrato, inoltre, il passo dove Dio annuncia:
“Com’é vero che io vivo.... io non godo della morte
dell’empio, ma che l’empio desista dalla sua condotta e
viva” (Ez. 33,11).
Come non condividere quanto sostenuto dal Concilio Vaticano II:
“....Tutto ciò che é contro la vita stessa... tutto ciò che
viola l’integrità della persona umana; ....tutte queste
cose....mentre guastano la civiltà umana ledono grandemente
l’amore del Creatore” (Gaudium et Spes, n° 27).
A noi, tuttavia, non sono ignote le ragioni addotte dai sostenitori
della legittimità della pena di morte, ma, francamente, ci
sembrano di scarso valore argomentativo e molto poco convincenti,
come del resto quelle sostenute dal Catechismo, che si fondono
sull’esigenza di difendere il bene comune.
Siamo dell’opinione che la pena di morte non raggiunga
l’obiettivo di riparare il disordine introdotto dalla colpa, né
di difendere l’ordine pubblico e la sicurezza delle persone né,
tanto meno, essa può avere un valore medicinale o espiatorio.
Siamo d’accordo, invece, con chi, all’interno della Chiesa,
sostiene che “la pena di morte oggi appare il residuo di una
cultura superata, contraria alla dignità e ai diritti della
persona umana” (G. Concetti, Il quinto comandamento; in
“Catechismo della Chiesa cattolica, Testo integrale e commento
teologico”; ed. Piemme, 1993, p. 1056).
La Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione europea (art.2) e la
nostra Costituzione (art.27), orientatesi verso forme e livelli di
civiltà e di eticità più elevate, non ammettono la pena di
morte. D’altronde, il recente dibattito presso l’ONU, del
quale l’Italia è stata protagonista, è una prova di tale
orientamento, il quale si è andato ampliando e consolidando,
anche perché la pena di morte si è sempre più rivelata inutile
e perché lo Stato moderno ha ben altri strumenti per intervenire
contro i criminali più pericolosi per il bene comune. Per non
parlare, infine, dell’irreparabilità dell’errore giudiziario.
Riconosciamo, tuttavia, che queste ultime motivazioni riguardano
l’inopportunità e l’inutilità della pena di morte, ma non
possono costituire il “fondamento” della sua eliminazione;
“fondamento” che, come ha perfettamente espresso il Presidente
del Parlamento europeo, Nicole Fontaine (“la
Repubblica”,16.09.00), va individuato nei principi etici e
antropologici sopra indicati e che ha le sue radici in un
umanesimo autentico e in una “dignitas hominis”, laici o
religiosi che siano.
Per il Cristianesimo tale “fondamento” è nell’essere
dell’uomo a immagine e somiglianza di Dio e nell’essersi Dio
stesso fatto uomo. Da questo punto di vista sono proprio le
condanne a morte ingiuste, che rendono inaccettabile il principio
della legittimità della pena di morte e la fanno apparire uno
“scandalo”, come nel caso di Socrate. Ma, per ogni uomo onesto
e giusto, a costituire “lo” scandalo è la morte di Gesù,
sebbene condannato “giustamente”, secondo gli accusatori.
E’ da queste considerazioni che emerge, a nostro avviso,
l’elemento di maggiore debolezza dell’impostazione e delle
motivazioni contenute nel Catechismo. Se alla legittima autorità
pubblica viene riconosciuto il diritto e il dovere di infliggere
la pena di morte “in casi di estrema gravità” o di
“assoluta necessità”, a chi spetta stabilire quali siano
questi casi, se non all’autorità pubblica stessa? E sulla base
di quali criteri? Etici, politici, economici, religiosi, culturali
sociali, di sicurezza? Ne consegue che il “fondamento” della
legittimità e della liceità della pena di morte, in realtà,
prescinde del tutto dal valore non contingente della persona in
quanto tale e della sua dignità, e può anche prescindere da un
valore e da una definizione consolidati, codificati e condivisi
del bene comune. Tale “fondamento” finisce per risiedere,
invece, nella semplice discrezionalità dell’autorità pubblica,
pure se legittima: questa, e solo questa, può decidere quale
situazione sia da ritenere di estrema gravità e quale no.
Nei secoli passati e nel nostro sono stati giudicati di estrema
gravità anche, e talora sopratutto, la contestazione e il
dissenso di carattere religioso e/o politico, con i provvedimenti
e le sanzioni di morte a tutti noi noti. Un domani, quale potrà
essere un criterio per stabilire se la gravità o la necessità di
un caso, individuale o collettivo, siano “estreme” o
“assolute”, oppure no?
Noi siamo consapevoli che il problema della gravità del delitto si
pone e che dovrebbe essere risolto in relazione ad un sistema di
valori presenti in una società, da essa condivisi e
dall’autorità pubblica assunti. Tuttavia, con la pena di morte
è annullato il principio stesso della proporzionalità tra gravità
del delitto e severità della pena, perché viene scardinato il
criterio quantitativo del più o meno e viene adottato uno
qualitativo, che interviene sulla vita e sulla morte delle
persone.
A prescindere dal fatto che anche il criterio quantitativo non può
risolvere del tutto la questione del rapporto proporzionale tra
delitto e pena (che pena differente si dovrebbe infliggere a chi
provoca la morte di una e a chi di dieci persone?), la verità
incontestabile è che una volta ammesso il principio della liceità
della condanna capitale, diventano discrezionali, e talora
arbitrari, la sua regolamentazione normativa e la sua
applicazione.
A noi sembra chiaro, come ribadisce Sua Santità nell’Enciclica
“Evangelium vitae” (n°27), che, dentro e fuori la Chiesa, si
sta ampliando e consolidando nell’opinione pubblica una
coscienza collettiva che avversa tale condanna. In ogni caso, ed
anche in presenza di un’accertata e grave colpevolezza, essa
costituisce e rimane una barbarie, indegna di una Stato civile e
contraria ad una qualsiasi moralità. Pertanto è indispensabile
negare il principio che l’autorità pubblica abbia il potere di
decidere della vita e della morte dei cittadini, sia pure
attraverso regolari processi.
Se la Chiesa ammette il principio della liceità della pena di
morte, nulla potrà più recriminare se questa viene poi comminata
ed eseguita. La Chiesa stessa, che da sempre si è ritenuta e si
è proposta come “Madre e maestra”, “ Luce delle genti”,
non può rimanere immobile su posizioni che ai più appaiono
tutt’altro che profetiche e contrastanti con l’essenza stessa
del messaggio evangelico.
Il fatto che
l’insegnamento tradizionale del magistero ecclesiastico abbia
riconosciuto la liceità della pena di morte non costituisce
affatto un ostacolo, perché si verifichi in questa materia un
sostanziale cambiamento, senza del quale, peraltro, appaiono poco
credibili e motivate le tante richieste di Sua Santità, come nel
caso di Rocco Barnabei, per la sospensione delle esecuzioni già
sentenziate o i tanti appelli alla eliminazione della pena
capitale dall’ordinamento giuridico degli Stati che ancora la
prevedono.
Né tale scelta sarebbe in contrasto con la storia della Chiesa e
con il suo modo di rapportarsi con il mondo, dal quale riceve
aiuto, anche per capire sempre più a fondo la Verità rivelata (Gaudium
et spes, n°44). Tuttavia non è stato sempre così e non lo è
stato sicuramente quando, nel 1765, il Santo Uffizio ha condannato
“Dei delitti e delle pene” di Cesare Beccaria, senza sforzarsi
di cogliere i segni dei tempi, pure presenti in quella
pubblicazione, al di là delle premesse filosofiche non condivise.
Sua Santità, nella Bolla di indizione del Giubileo “Incarnazionis
mysterium” (n°11), parla di “purificazione della memoria” e
“chiede a tutti un atto di coraggio e di umiltà nel riconoscere
le mancanze compiute da quanti hanno portato e portano il nome di
Cristiani”.
Coraggio e umiltà che la Chiesa ha praticato passando
dall’intolleranza e dalla condanna esplicita contro la libertà
religiosa e di coscienza, mantenute per più di un millennio, al
riconoscimento, che essa costituisce un valore e un diritto
naturale e inalienabile (“Pacem in terris” di Giovanni XXIII,
1963, e la Dichiarazione “Dignitatis humanae”, del Concilio
Vaticano II, 1965).
Pertanto,
nella consapevolezza che un cambiamento dell’insegnamento
tradizionale sulla pena di morte non contrasta con la capacità di
rinnovamento dottrinale della Chiesa e che, anzi, esprime più
compiutamente la sua funzione profetica e di stimolo per le
legislazioni dei vari Stati, ribadiamo la nostra richiesta di
modificare l’articolo n°2266 del Catechismo, rifiutando il
principio della liceità della pena di morte, sia pure comminata
dalla legittima autorità pubblica e nei casi di estrema gravità
o necessità.
Il Sindaco
(Prof. Antonio Scordino)
P.S.
L’art. n.2266 dell’edizione del Catechismo della Chiesa
cattolica, al quale il Consiglio comunale di Bianco ha fatto
esplicito riferimento, nell’ultima e recentissima edizione
(1999), è diventato n.2267 e il testo è stato così modificato:
“L’insegnamento tradizionale della Chiesa non esclude, supposto
il pieno accertamento dell’identità e della responsabilità del
colpevole, il ricorso alla pena di morte, quando questa fosse
l’unica via praticabile per difendere efficacemente
dall’aggressore ingiusto la vita degli esseri umani.
...Oggi, ... i casi di assoluta necessità di soppressione del reo
‘sono ormai molto rari, se non addirittura inesistenti’”.
Il testo va interpretato anche alla luce dell’Enciclica
“Evangelium vitae” (1995), n.56, peraltro citato dal Documento
del Consiglio comunale di Bianco.
C’è, dunque, un’univoca ed esplicita riconferma del principio
della liceità della pena di morte, nei “casi di assoluta
necessità” e “quando questa fosse l’unica via per difendere
efficacemente dall’aggressore ingiusto la vita degli esseri
umani”.
Non si comprende bene quest’ultima e nuova motivazione, a meno che
la pena di morte si giustifichi come strumento efficace di
deterrenza e dissuasione contro il crimine. Tesi che nessuno
sostiene più e che, se sostenuta, legittimerebbe qualunque Stato
a ricorrere alla pena di morte.
Comunque sia, il Documento del Consiglio comunale di Bianco, a parte
il nuovo testo dell’ex art.n. 2266, ora n.2267, non richiede
alcuna rettifica e viene riconfermato e riproposto nella sua
originaria interezza.
(Prof. Antonio Scordino)
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